Il Marketing multilivello in Italia
Legge 173/2005
L’enorme sviluppo del Multilevel Marketing, sistema commerciale ampiamente utilizzato in America ed in molti paesi europei, compresa l’Italia e la mancanza nel nostro paese (a differenza di altri in cui le normative erano già presenti), di una legge, ha portato il governo italiano, sotto la spinta di due colossi della vendita diretta, a prendere provvedimenti per distinguere le forme di vendita legali da quelle fraudolente (catene di S.Antonio e vendite piramidali).
Un primo passo
Nel 1997 è stato “varato” un progetto di legge (3322), nel quale, un deputato, evidenzia la necessità di proteggere le attività di Multilevel Marketin legali, da catene di S.Antonio e attività piramidali che, spacciandosi per sistemi Multilevel, stavano truffando molte persone. E’ importante dare un’occhiata a questo documento (da cui è nata la legge 173), perché spiega in maniera dettagliata le differenze tra questi sistemi. E’ quindi di aiuto per distinguere le attività lecite da quelle fraudolente.
Ecco alcuni stralci del progetto di legge 3322 consultabile per intero sul sito istituzionale camera.it.
Il testo è originale, i commenti sono in blu.
Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni, anche nel nostro Paese, si è assistito allo sviluppo del multilevel marketing, una forma di vendita del tutto innovativa per il nostro sistema economico ed imprenditoriale che costituisce una delle più moderne varianti del fenomeno della vendita diretta, tipica manifestazione di imprenditoria diffusa.
Al fine di tutelare il consumatore occorre fare molta chiarezza ed evitare pericolosi equivoci tra le forme di vendita diretta con il metodo del multilevel marketing ed, invece, vere e proprie forme di truffa a danno del consumatore finale.
Il successo che le vendite dirette hanno riscontrato, dimostrato dal costante incremento del volume d’affari, ha dato luogo purtroppo ad imitazioni, deformazioni e a grossolane mistificazioni.
Si rende, pertanto, necessario operare una netta distinzione tra le forme di “vendita diretta”, includendo anche quelle a struttura multilevel, e le cosiddette forme di “vendita piramidale”, “catene di S. Antonio”, ed operazioni similari che sono oggetto in molti Paesi di pesanti divieti legali.
Mentre, infatti, una società che opera attraverso forme di vendita diretta retribuisce i propri agenti o venditori riconoscendo loro delle provvigioni direttamente proporzionali alla quantità o al valore del prodotto venduto (GDI paga il 10% sulla quota di ciascun affiliato, che può avere anche più domini) , in una organizzazione piramidale la merce, il prodotto è solo il pretesto per reclutare altri venditori che pagheranno all’agente esclusivamente la posizione di rivenditore all’interno della piramide.
In base a quanto appena detto appaiono perciò chiari gli elementi che distinguono la vendita diretta dalla vendita piramidale.
Nelle vendite piramidali la remunerazione è basata sull’acquisizione di nuove posizioni di rivendita, cioè sul semplice reperimento di nuovi elementi da inserire nell’organizzazione. Gli acquirenti che entrano nella catena pagano non tanto la merce ma il diritto di accesso all’organizzazione. Nella vendita diretta, invece, il guadagno dipende esclusivamente dalla merce effettivamente venduta.
Inoltre, nelle vendite piramidali, l’investimento iniziale è obbligatorio non per l’acquisto della merce (operazione di “pura facciata”), ma quale prezzo per entrare nell’organizzazione.
Questo documento è importantissimo per essere in grado di distinguere alla prima occhiata quali sono i sistemi di Multilevel Marketing legali da quelli spacciati come tali. Un sistema basato sul MLM può essere considerato tale quando vengono soddisfatti questi requisiti fondamentali, il più significativo è sicuramente la verifica della presenza di un “prodotto”, ovvero del materiale (sia esso un “prodotto fisico” oppure un “prodotto informativo”) utilizzato come merce di scambio e sul quale si basa l’intero sistema di remunerazione della rete di network.
Aspetti fiscali
Vediamo ora gli aspetti fiscali.
La stessa legge 173, nell’ articolo 3, al punto 4 dice:
“4. La natura dell’attività di cui al comma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”
Quindi, fino a che i redditi derivanti da un’attività di vendita diretta (anche in presenza di altri redditi, che non vanno a sommarsi), non raggiungono i 5000 euro all’anno, l’attività è da considerarsi “occasionale” e i suoi redditi NON vanno ad aggiungersi a quelli derivanti da altri impieghi.
Su fisco oggi leggiamo:
“L’articolo 44, comma 2, del decreto legge 269/2003 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2004, che i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335, qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5mila euro.”
Dopo il superamento dei 5.000 euro annuali, gli incaricati alle vendite, sono tenuti all’apertura della partita IVA con il codice 51190.
Le provvigioni percepite non cumulano con altri eventuali redditi e non devono essere dichiarati in base alla Risoluzione Ministeriale 180/E 12.07.95 in quanto sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 23% sul 78% come contemplato dal D.P.R. 600/73 art. 25bis.
Inoltre le provvigioni incassate non rientrano nel calcolo del limite per essere a carico del coniuge ai fini della detrazione fiscale. Pertanto coloro che percepiscono solamente provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite a domicilio sono sempre fiscalmente a carico del coniuge e pertanto il coniuge può usufruire della relativa detrazione fiscale.
L’attività di incaricato alle vendite è FISCALMENTE compatibile con qualunque tipo di attività di lavoro dipendente precisando che:
- lavoratori dipendenti con aziende private
- lavoratori dipendenti in enti pubblici
La prima categoria di dipendenti del settore privato non hanno particolari restrizioni ed i contratti di lavoro collettivi nazionali di categoria consentono l’attività libera purchè non esercitata negli orari preposti all’attività di dipendenza; mentre la seconda categoria, a seconda degli enti pubblici interessati, sussiste una incopatibilità dettata dal nuovo contratto nazionale di lavoro che in certi casi impone la scelta dell’attività esercitata o la riduzione a part-time per l’attività pubblica. In questi casi è consigliabile interpellare il proprio ufficio del personale per chiarire la possibilità a poter svolgere l’attività di incaricato nel Multilevel Marketing.
Tratto da: http://www.camera.it/_dati/leg13/lavori/stampati/sk3500/relazion/3322.htm
Finalmente la legge
Finalmente, nel 2005, viene definitivamente approvata la legge 173/2005